Fare gli italiani di Amos D'Antoni
dall'art. 35 all'art. 40 della Costituzione della Repubblica Italiana
Titolo III rapporti economici.
Nell’art.35 vi è stabilito come criterio generale il riconoscimento di un’uguale protezione a tutti tipi di lavoro. Ed è inclusa la conservazione del posto di lavoro e la garanzia d’occupazione.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Nell'art.36 vengono fissati i presupposti per una giusta retribuzione. Deve essere tenuto conto della qualità, quantità, e sufficienza.
Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.
L’art.37 garantisce la tutela specifica per le donne e i minori e stabilisce che siano riconosciuti gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Dall’art.38 discende il dovere dello stato di provvedere ai cittadini più indifesi (disoccupati, minorati). Si riferisce all’assistenza appoggiando il mantenimento dei lavoratori non più attivi con mezzi adeguati. Lo Stato tutela pure tutti i cittadini contro i rischi della vecchiaia con la pensione.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
L'art.39 riconosce la libertà di associazione e tutti i cittadini sono liberi di costituire, aderire, o non aderire a qualunque tipo di associazione purché legale.
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
L'art.40 prevede che lo sciopero è una forma di protesta dei lavoratori, non devono però trasformarsi in costrizioni violando la libertà di lavoro, che la Costituzione riconosce come un diritto.
Il diritto di sciopero si esercita ed è regolato dalla l.146 del 12-06-1990 recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.